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IL CONDOMINIO HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER BENEFICIARE DEL BONUS FACCIATE SE LA DITTA E’ INADEMPIENTE

{ PUBLIE_LE } : 13/03/2024 13 mars mars 03 2024

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2 ottobre 2023 n. 3756, in caso di appalto stipulato per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale utilizzando l’agevolazione fiscale denominata “bonus facciate al 90%” con sconto in fattura e detrazione fiscale, ha riconosciuto la legittimazione del Condominio di esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto in presenza di un inadempimento da parte della ditta.

Nel caso di specie, nonostante la stipula del contratto, il versamento dell’acconto da parte del Condominio e varie diffide, la ditta non aveva mai iniziato i lavori.

La ditta convenuta è rimasta contumace e il Tribunale di Torino ha accolto la domanda attorea.

A fronte dunque del recesso, legittimamente esercitato dal condominio, e della conseguente risoluzione del contratto, la ditta appaltatrice è stata condannata alla restituzione delle somme già corrisposte a titolo di acconto oltre alle spese sostenute per l’asseverazione di congruità delle spese, la stesura del computo metrico e il visto di conformità. E’ stato inoltre riconosciuto, in favore del condominio, anche il diritto alla penale prevista dal contratto.

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