IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER I CITTADINI UCRAINI
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15/04/2022
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La decisione di esecuzione 2022/380 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha introdotto lo status giuridico della protezione temporanea, concessa inizialmente per un anno e rinnovabile automaticamente per due volte ogni sei mesi.
Il meccanismo di protezione temporanea trova la propria disciplina generale nella direttiva n. 2001/55/CE, che si occupa anche di regolare il diritto di accesso al mercato del lavoro da parte dei beneficiari di tale status giuridico. In base all’art. 12 della citata direttiva gli Stati membri devono consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare «qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione», e di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.
Con la raccomandazione n. 2022/554 del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, la Commissione dell’Unione Europea ha dettato alcuni criteri per favorire l’integrazione e l’inclusione nel mercato del lavoro degli ucraini beneficiari della protezione temporanea, distinguendo tra professioni non regolamentate e professioni regolamentate.
Per le professioni non regolamentate non esistono ostacoli all’assunzione di persone dotate di una determinata qualifica nel paese di provenienza.
Dove invece uno Stato membro abbia deciso di regolamentare una determinata professione (è il caso ad esempio delle professioni sanitarie, didattiche, giuridiche, sociali o artigiane) la regola generale è che “il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini di paesi terzi” avvenga “a livello nazionale, in applicazione del diritto e delle procedure dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichino accordi internazionali”.
Ebbene, proprio con riferimento alle professioni regolamentate, la Commissione UE ha raccomandato agli Stati membri di emettere rapidamente le loro decisioni di riconoscimento per i professionisti in entrata che godono della protezione temporanea, riducendo al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali ed evitando inutili lungaggini burocratiche.
In particolare, la Commissione UE ha invitato a facilitare l’inserimento di personale sanitario ed insegnanti per poter prestare immediato servizio a favore dei bambini sfollati.
Per i professionisti in possesso di qualifiche che non soddisfano i requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad applicare lo stesso approccio adottato, durante la crisi COVID-19, nella nota orientativa riguardante il riconoscimento degli operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all'UE/EFTA. Gli Stati membri possono comunque consentire alle persone che godono della protezione temporanea di svolgere determinate attività con uno status diverso rispetto a quello di un membro a pieno titolo della professione. Ad esempio, un infermiere qualificato di un paese terzo la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione può essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario.
La Commissione invita gli Stati membri ad agevolare l'assunzione di personale docente che gode della protezione temporanea ai fini dell'impiego in strutture che offrono servizi formali di educazione e cura della prima infanzia, come centri per l'infanzia e asili nido, e in strutture informali, come i «play hub», tenendo conto dell'ampia varietà di queste professioni in tutta Europa.
Infine, con la menzionata raccomandazione, la Commissione invita gli Stati membri a collaborare strettamente con le autorità ucraine, i rappresentanti della società civile ucraina, compresa la diaspora ucraina, oltre che con la Commissione stessa al fine di sostenere soluzioni pratiche per il riconoscimento delle qualifiche e l'agevole integrazione nel mercato del lavoro delle persone che godono della protezione temporanea.
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