LE ASSEMBLEE SOCIETARIE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA COVID
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15/04/2022
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L’assemblea della società è un organo collegiale che agisce sotto la direzione del presidente, che ne dichiara la regolarità della costituzione, apre e dirige la discussione sugli argomenti indicati all’ordine del giorno, indice la votazione, ne controlla e dichiara il risultato. Il segretario, o il notaio, che prende parte all’assemblea, ne descrive l’attività quale risulta dalle dichiarazioni del presidente e verbalizza, riassumendole, le dichiarazioni dei soci che ne fanno richiesta.
Nelle s.p.a. l’art. 2370 co. 4 c.c. consente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, dovendo ritenersi ammesso non solo il collegamento in videoconferenza, ma anche a mezzo telefono o con altro strumento telematico per lo scambio di messaggi in tempo reale, purché sia garantito il metodo collegiale.
Sotto altro e diverso punto di vista, lo Statuto può inoltre consentire l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica e può altresì prevedere il voto elettronico diretto da parte del socio che partecipa in via telematica all’assemblea, con l’utilizzo di specifici accorgimenti volti a garantire l’identificazione e l’attribuzione della provenienza del voto.
Prima dell’entrata in vigore della normativa emergenziale era consentita l’introduzione di clausole statutarie che prevedevano lo svolgimento dell’assemblea dei soci in audio/video conferenza, purché almeno il presidente ed il segretario si trovassero fisicamente nello stesso luogo.
Il D.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) ha introdotto alcune specifiche disposizioni in materia societaria, finalizzate a garantire l’operatività degli organi sociali durante la pandemia da Covid 19. L’applicazione di tali disposizioni è stata più volte prorogata, visto il protrarsi dello stato di emergenza e, da ultimo è stata prorogata sino al 31 luglio 2022 dall’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228.
In particolare, l’art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia consente, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazioni all’assemblea ordinaria o straordinaria.
Ciò ovviamente deve essere previsto specificatamente nell’avviso di convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, ed è esteso alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative.
Tali società possono dunque prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente e in deroga a clausole statutarie, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.
Il medesimo art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia prevede altresì che, indipendentemente dalla previsione statutaria, ogni tipo di società possa consentire, nel periodo dell’emergenza sanitaria, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
In ogni caso, per consentire a ciascun socio di esprimere in maniera corretta e consapevole il proprio voto in sede extra assembleare, è necessario che sia predisposta, per ciascun argomento all’ordine del giorno, una proposta di deliberazione, non essendo sufficiente la mera conoscenza delle materie da trattare. La proposta di deliberazione consente dunque al socio di formare la propria volontà sugli argomenti all’ordine del giorno. Il socio quindi potrà esprimere la propria adesione ovvero opposizione ad una proposta di deliberazione preformulata, sulla quale egli non ha però facoltà di intervenire.
Autorevole dottrina ha rilevato che, poiché l’art. 2370 comma 4 c.c. si limita genericamente ad ammettere la possibilità che una clausola statutaria preveda l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, si potrebbe forse concludere nel senso di ritenere possibile – anche successivamente al 22 luglio 2022 - il collegamento a distanza di tutti i partecipanti all’assemblea, quindi anche del presidente, del segretariario o del notaio, in presenza ovviamente, di una clausola statutaria in tal senso e di una adeguata comunicazione all’interno della convocazione dell’assemblea.
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